Cessione del credito d’imposta 2019: prospettive e criticità per il fotovoltaico

Aggiornamento 2020: La cessione del credito è stata abrogata.

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Il 2019 si sta rivelando un anno pieno di novità per il settore del fotovoltaico. Lo scorso 29 giugno 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Crescita, che introduce delle novità sostanziali per le imprese operanti nel settore delle ristrutturazioni (in cui cade in fotovoltaico) e gli acquirenti. Il Decreto Crescita (Decreto Legge n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, contiene molte novità di rilevanza fiscale per coloro che intendano effettuare degli interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari. Nel Decreto Crescita 2019 rientrano anche agevolazioni fiscali come Ecobonus e Sismabonus.

In questa pagina, in continuo aggiornamento, illustriamo gli ultimi provvedimenti fiscali introdotti nella legislazione italiana in merito alle energie rinnovabili, in cui non mancano le criticità e le zone d’ombra soprattutto per gli operatori del settore.

Le novità fiscali introdotte dal Decreto Crescita

L’installazione di un impianto fotovoltaico rientra nella ristrutturazione e riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici. Il Decreto Crescita rende possibile al cliente cedere il credito all'azienda fornitrice come alternativa alla detrazione fiscale IRPEF per climatizzatori, caldaie a condensazione, nuovi serramenti o scaldacqua a pompa di calore.

Per quanto concerne il settore fotovoltaico, l’articolo interessato è il n.10 comma 3ter del Decreto Crescita (Decreto Legge n. 34/2019). L’articolo 10 comma 3ter cita testualmente:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusala cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

La normativa che regola la Cessione del Credito

La normativa di riferimento per le aziende che regola operativamente la Cessione del Credito è quella dell'Agenzia delle Entrate.

Il paragrafo 5.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 660057/2019) spiega le modalità attuative della Legge 28 giugno 2019, n. 58. Tale paragrafo recita:

"I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono cedere, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. È in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Nel paragrafo 5.3 dello stesso provvedimento si legge "la Cessione dei Crediti di cui ai punti 5.1 [vedi sopra] e 5.2 [relativo a Ecobonus e Sismabonus] è comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372."

Si dovrà quindi andare a leggere il punto 4 del provvedimento del 18 aprile 2019 (prot. 100372), dove in 5 paragrafi l'Agenzia delle Entrate spiega ai cessionari qual è il procedimento da seguire per compensare o ricedere correttamente il credito.

Tutti i soggetti toccati da questa nuova regolamentazione devono prestare particolare attenzione. È importante non confondere le norme relative a Ecobonus e Sismabonus con quelle relative alle ristrutturazioni edilizie. Vi sono infatti differenze sostanziali quali le quote annuali in cui il credito può essere compensato (5 per Ecobonus e Sismabonus, 10 per ristrutturazioni) e le modalità di gestione della cessione con il cliente (sconto in fattura per Ecobonus e Sismabonus, Cessione del Credito per ristrutturazioni).

Cessione del credito d’imposta: le criticità per il settore fotovoltaico

Sono tre le criticità principali che abbiamo individuato e che possono avere gravi conseguenze sulle aziende che operano nel settore delle ristrutturazioni, in particolare del fotovoltaico.

Una delle criticità principali della Cessione del Credito d’imposta per il fotovoltaico riguarda il flusso di cassa delle aziende venditrici. Queste aziende, infatti, dovrebbero lavorare fatturando il 100% dell'importo ma incassando però solo la metà della somma, e andando a utilizzare il restante 50% in compensazione tramite modello F24. È facilmente intuibile che il flusso di cassa ne ristentirebbe in maniera importante. Con questo 50% che il cliente paga, l'azienda dovrebbe andare poi a pagare i fornitori, gli impiegati, coprire i costi di gestione e quant'altro.

Un altro aspetto da considerare è l'effettiva capienza fiscale di un'azienda, cioè quante tasse l'azienda può andare a scontare da quelle che paga. Facciamo un esempio pratico che ci aiuta a capire meglio la questione:

  • Nel 2019 l'azienda vende 100 impianti da 5.000 € con la Cessione del Credito per un fatturato di 500.000 €;
  • I clienti pagano 2.500 € ciascuno, quindi l'azienda incassa 250.000 €;
  • Nel 2020 l'azienda può inziare a compensare il credito che si è assunta, quindi i restanti 250.000 €, fermo restando che l'azienda debba effettivamente pagare almeno 250.000 € di tasse in F24. E se l'azienda avesse meno tasse da pagare? Come leggiamo dal paragrafo 3.4 del Provvedimento (prot. n. 660057/2019), "la quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso".

Attenzione: l'azienda può scegliere se far pagare al cliente solo il 50% della fattura, applicando la stessa logica del "contributo sotto forma di sconto in fattura", proprio dell'Ecobonus e non delle ristrutturazioni; oppure chiedere che sia pagato il 100% dell'ammontare dovuto per poi andarlo a rimborsare in un secondo momento.

Un altra fonte di preoccupazione è legata allo sforzo burocratico che la Cessione del Credito impone alle aziende che la offriranno. Le aziende più piccole difficilmente possono contare su fiscalisti, commercialisti e legali che le possano supportare in maniera concreta nella gestione di una tale offerta.

La conseguenza principale della cessione del credito è legata all'aumento dei prezzi che le aziende devono applicare per compensare il denaro che non entra in cassa. Da un'analisi di mercato risulta che le aziende abbiano aumentato di circa il 30% i prezzi degli impianti venduti a seguito dell'introduzione della cessione del credito. Un altro rischio forte per il mercato del fotovoltaico italiano è che le piccole imprese riescano a lavorare solo in subappalto, con scarsi margini di guadagno, cercando di ridurre al minimo i costi e lavorando in condizioni di scarsa sicurezza.

Le associazioni di categoria chiedono che almeno sia eliminato il divieto di Cessione del Credito a intermediari finanziari o, addirittura, che la norma sia abrogata. Secondo associazioni come Coordinamento Free e Italia Solare, il settore delle energie rinnovabili andrebbe sostenuto con la nascita delle comunità energetiche aprendo la possibilità di autoconsumare energia su più POD, semplificando la burocrazia e agevolando l’installazione di sistemi di accumulo per il residenziale e l’industriale.

Domande Frequenti sulla Cessione del Credito


  • Ho firmato un contratto con la cessione del credito ma non ho installato il mio impianto nel 2019, ne ho ancora diritto?

    In teoria non hai diritto alla cessione del credito se il tuo impianto non è stato installato, perchè l'azienda venditrice stessa non potrà farsi carico del credito. Si consiglia vivamente di rivolgersi al proprio consulente per capire la questione perchè ciascuna azienda potrebbe agire in maniera diversa!

  • Ci sono rischi per il cliente che acquista un impianto con la Cessione del Credito?

    Sì, ci sono dei rischi per il cliente che acquista un impianto fotovoltaico con la Cessione del Credito. Il punto 6.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 660057/2019) recita:

    "Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta si provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti dei soggetti cedenti, maggiorato di interessi e sanzioni."

    Consigliamo pertanto ai clienti che hanno capienza fiscale e sono soggetti all'imposta IRPEF, di approfittare della classica modalità delle detrazioni fiscali del 50% ad oggi disponibili e a basso rischio.

  • Cosa succede se l'azienda a cui ho ceduto il credito dovesse chiudere?

    Qualora l'azienda fosse liquidata o chiudesse, questa perderebbe il credito che non è riuscita a compensare. In questo scenario non ci sono conseguenze dal punto di vista fiscale sul cliente.